Nel 2006 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 842/2006 su alcuni gas fluorurati ad effetto serra (regolamento sugli F-gas) con l’intento di ridurre le emissioni di tali gas allo scopo di conseguire gli obiettivi dell’UE in materia di cambiamenti climatici e adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto. In ottemperanza alle direttive europee la SIRET IMPIANTI SRL ha conseguito a DICEMBRE 2013 la certificazione per “Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008” con l’ente DNV.

LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CONTENENTI HCFC E HFC Modalità di controllo e recupero delle fughe di sostanze lesive all’ambiente da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore elettriche.

Norme di riferimento :
D.P.R. 15 febbraio 2006 n. 147
Regolamento Europeo CE n. 842/2006
Regolamento Europeo CE n. 1516/2007
Regolamento Europeo CE 303/2008
Il DPR 147/2006 e gli HCFC
Il DPR 15 febbraio 2006 n. 147 “Regolamento concernente modalità per il controllo e il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore di cui al Regolamento CE n. 2037/2000” (G.U. 11 aprile 2006 n. 85), in vigore dal 26 aprile 2006, si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate (CFC – clorofluorocarburi e HCFC – idroclorofluorocarburi) di cui all’allegato I al Regolamento (CE) n. 2037/2000 perché ritenute lesive dell’ozono stratosferico. Tra queste sostanze si segnala il freon R22 (HCFC-22).

Il gestore che detiene o gestisce l’impianto o l’apparecchiatura contenente nel circuito frigorifero tali sostanze controllate deve custodire un libretto di impianto conforme al modello allegato al DPR dove registrare le operazioni e i controlli effettuati. L’obbligo del libretto di impianto riguarda le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d’aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg .

Le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate devono essere effettuate con dispositivi conformi alle caratteristiche e nel rispetto della norma ISO 11650. Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d’aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione con la seguente frequenza:

  • Carico del circuito in kg di refrigerante
  • Periodicità dei controlli
  • Da 3 a 100 kg Una volta all’anno
  • Oltre 100 kg Una volta ogni sei mesi

Anche tali operazioni di controllo devono essere registrate sul libretto di impianto. Qualora nel corso di un’ispezione venga individuato un indizio di fuga, si dovrà procedere alla ricerca della fuga con un apparecchio cercafughe di sensibilità superiore a 5 g/anno.

Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero, l’impianto o l’apparecchiatura deve essere riparato entro 30 gg dalla verifica e può essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata.

Il Regolamento Europeo CE n. 842/2006 e gli HFC

Dal 4 luglio 2007 è scattato anche l’obbligo di controllo per tutti gli impianti fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che utilizzano gas fluorurati ad effetto serra (gas contenenti fluoro, tra cui gli idro-fluoro-carburi HFC), elencati nell’allegato I al Regolamento (Ce) n. 842/2006 del 17 maggio 2006. In particolare, l’obbligo riguarda tutti gli impianti che utilizzano le nuove miscele di refrigerante denominate R404A, R407C, R410A, R507 e R134a. Queste miscele infatti, che hanno sostituito i refrigeranti sintetici HCFC, sono costituite da gas fluorurati del tipo HFC32, HFC125 e HFC143, considerati ad effetto serra.

Il Regolamento CE n. 842/2006 prevede, per il contenimento delle dispersioni dei suddetti gas fluorurati, il controllo periodico degli impianti, con scadenze dipendenti dalla quantità di refrigerante caricato. In caso di perdite, queste devono essere tempestivamente riparate. In particolare il Regolamento stabilisce che l’operatore, “persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti suddetti”, provveda ad effettuare opportuni controlli per l’individuazione di eventuali perdite con la seguente frequenza:

  • Carico del circuito in kg di refrigerante Periodicità dei controlli
  • Da 3 a 30 kg ( e fino a 6 kg per i circuiti ermetici) Una volta all’anno
  • Da 30 a 300 kg Una volta ogni sei mesi
  • Oltre 300 kg Una volta ogni tre mesi

Le apparecchiature sono controllate per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace. Qualora il contenuto di gas fluorurato ad effetto serra sia pari o superiore a 300 kg, è richiesta l’installazione di sistemi di rilevamento delle perdite.

Tali sistemi devono poi essere controllati ogni anno per accertarne il corretto funzionamento.

Il Regolamento stabilisce inoltre che, per quantità di gas fluorurato ad effetto serra pari o superiore a 3 kg, l’operatore tenga un registro in cui riportare la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo e un secondo registro contenente altre informazioni pertinenti quali l’identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati.

Su richiesta detti registri devono essere messi a disposizione dell’Autorità competente. Mentre il DPR 147/06, applicativo del Regolamento CE 2037/2000 fornisce un modello per il “libretto d’impianto”, il Regolamento CE 842/2006 non fornisce un fac-simile dei due suddetti registri. In attesa dell’emanazione di un provvedimento legislativo nazionale di recepimento del Regolamento CE n. 842/2006, è sufficiente che gli stessi contengano almeno le informazioni minime sopra richiamate. Per il recupero dei gas, finalizzato al loro riciclaggio, rigenerazione o distruzione, il Regolamento prescrive l’intervento di personale adeguatamente qualificato.

FAQ riportate sul sito dell’Associazione Tecnici Frigoristi (www.associazioneatf.org) Anche la Regolamentazione 842/06 impone l’obbligo della stesura di un libretto?
Per la regolamentazione 842/06 già fin da ora è obbligatorio che tutti gli impianti che hanno al loro interno più di 3kg di refrigerante oppure 6kg se il circuito è sigillato ermeticamente di refrigeranti HFC (R134a, R407C, R410a etc…. ) abbiano un libretto che si chiama in questo caso Registro dell’Apparecchiatura per distinguerlo da quello usato per i gas CFC-HCFC (libretto di impianto) libretti di impianto devo compilare per ogni macchina? Ogni macchina con piu’ di 3 kg deve avere 1 libretto di impianto, ma per le macchine con piu’ unità interne tipo i VRV/VRF o le unità con più evaporatori interni (parliamo ovviamente sempre con piu’ di 3 kg totali nel circuito) bisogna dotare l’unità esterna di 1 libretto di impianto su cui vengono annotate le operazioni che sono state effettuate su di essa, e ciascuna unità interna di un libretto di impianto in cui vengono annotate le operazioni svolte su di esse.

Perdita Refrigerante di CFC, HCFC, HFC ?: Viene regolamentato che in caso di perdita l’impianto (che richieda una ricarica con piu’ del 10% di refrigerante) debba essere fermato e immediatamente riparato da personale qualificato.

Dopo qualsiasi riparazione dovuta a perdita di refrigerante il tecnico deve tornare entro 1 mese a verificare che la sua riparazione abbia avuto successo.
PICCOLO GLOSSARIO E CURIOSITA’

HFC R407C:

  • GWP (Global Warning Potential) = 1.600
  • Miscela ternaria composta da 23% di R32, 25% di R125 e 52% di R134a

HFC R410a:

  • GWP (Global Warning Potential) = 1.725
  • Miscela binaria composta da 50% di R32 e 50% of R125

HFC 134a:

  • GWP (Global Warning Potential) = 1.300
  • Gas puro

L’R32 è considerato un gas infiammabile, mentre le miscele di HFC suddette sono considerate non infiammabili.

Il GWP global warming potential è la misura di quanto un dato gas serra contribuisce all’effetto serra. Questo indice è basato su una scala relativa che confronta il gas considerato con un’uguale massa di CO2, il cui GWP è per definizione pari a 1. Ciò significa che il rilascio in atmosfera di 1 kg di R410a, produce lo stesso effetto di 1.725 kg di CO2. Il GWP dell’ammoniaca è pari a zero. 3 kg di refrigerante consentono di ottenere, in una pompa di calore elettrica, all’incirca una potenza termica di 8 kW. Anche le piccole pompe di calore elettriche da 15/18 kW termici richiedono quindi la compilazione del libretto (registro) e una manutenzione periodica annuale. Il regolamento CE 303/2008 specifica che il personale chiamato a effettuare i controlli per individuare perdite deve essere adeguatamente qualificato. I requisiti minimi per le qualifiche e la certificazione del personale e delle imprese vengono stabiliti nel regolamento attuativo del regolamento CE n. 303/2008. Tali requisiti dovranno essere trasposti nella legislazione nazionale di ciascuno Stato membro dell’UE. Il termine ultimo per la definizione dei requisiti è fissato per luglio 2011.

La Siret Impianti Srl è un azienda qualificata e certificata per il controllo e il recupero dei gas refrigeranti . Dispone di personale qualificato e motivato a continui aggiornamenti e mette a disposizione per i propri clienti un servizio di controllo periodico con relativa fornitura e compilazione dei libretti impianti.